RLS e coordinatore per la sicurezza: due ruoli diversi che non sempre possono essere affidati alla stessa persona.Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il cumulo degli incarichi diventa incompatibile quando l’impresa presso cui lavora il dipendente interviene direttamente nel cantiere con propri lavoratori. Una questione che riguarda da vicino la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che impone alle aziende di prestare attenzione a come vengono distribuite le responsabilità.
RLS e coordinatore per la sicurezza: perché i due ruoli possono entrare in conflitto
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, comunemente indicato con la sigla RLS, è una figura fondamentale nella prevenzione degli infortuni. Il suo compito è rappresentare i lavoratori sui temi della salute e della sicurezza, raccogliere le loro osservazioni, accedere ai luoghi di lavoro e partecipare al processo di prevenzione attraverso le prerogative riconosciute dal decreto legislativo n. 81/2008.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, invece, svolge una funzione differente: si occupa degli adempimenti previsti dalla normativa per organizzare la sicurezza già durante la progettazione dell’opera, compresa la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento nei casi in cui è obbligatorio. Si tratta, dunque, di un incarico tecnico che richiede competenze specifiche e comporta responsabilità precise.
Il problema nasce quando la stessa persona è chiamata a svolgere contemporaneamente entrambe le funzioni. Da un lato dovrebbe rappresentare gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza; dall’altro dovrebbe occuparsi della pianificazione della sicurezza nell’ambito di un’opera alla cui esecuzione partecipa la stessa azienda di cui è dipendente. Una sovrapposizione che può compromettere l’autonomia di giudizio necessaria per svolgere correttamente il ruolo di rappresentante dei lavoratori.
Il chiarimento del Ministero del Lavoro: decisivo il ruolo dell’impresa nel cantiere
La questione è stata affrontata dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la risposta n. 4 del 24 settembre 2026, resa a seguito di un quesito presentato dalla FILCA CISL.
Il Ministero ha escluso la compatibilità tra le due funzioni quando la società presso cui lavora il dipendente opera direttamente nella fase esecutiva del cantiere impiegando propri lavoratori. In questa situazione, infatti, il dipendente si troverebbe a ricoprire contemporaneamente un ruolo di rappresentanza dei lavoratori e un incarico tecnico connesso alla progettazione della sicurezza per un’attività alla cui esecuzione partecipa la propria impresa.
La distinzione è importante: il chiarimento non stabilisce che chiunque sia nominato RLS non possa mai diventare coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. L’incompatibilità viene individuata in relazione alla concreta organizzazione dell’attività e alla presenza dell’impresa in cantiere con personale proprio. Se l’impresa non interviene direttamente nell’esecuzione dei lavori, il cumulo degli incarichi non viene escluso in modo automatico sulla base del medesimo criterio.
Il piano di sicurezza e coordinamento e il problema dell’indipendenza
Un aspetto centrale riguarda il piano di sicurezza e coordinamento, il cosiddetto PSC. L’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice metta a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano, affinché possano esercitare consapevolmente le proprie prerogative.
La norma presuppone una distinzione tra chi elabora il piano nella fase di progettazione e chi, come rappresentante dei lavoratori, deve poterlo esaminare e svolgere le proprie funzioni di informazione, consultazione e tutela. Se la stessa persona ricopre entrambi gli incarichi, questa separazione rischia di diventare meno netta.
Il problema, quindi, non è soltanto formale. La sicurezza sul lavoro richiede che le diverse figure coinvolte possano svolgere i rispettivi compiti senza sovrapposizioni capaci di condizionarne l’autonomia. Il rappresentante dei lavoratori deve poter valutare le questioni di sicurezza nell’interesse dei lavoratori rappresentati, mentre il coordinatore deve adempiere agli obblighi tecnici e organizzativi previsti dalla legge.
L’incompatibilità non è scritta espressamente nella legge: attenzione ai limiti dell’interpretazione
La questione presenta anche un profilo giuridico interessante. Il decreto legislativo n. 81/2008 non contiene una disposizione che vieti espressamente, in termini generali, il cumulo tra le funzioni di RLS e quelle di CSP. L’incompatibilità individuata dalla Commissione deriva quindi da un’interpretazione sistematica delle norme sulla sicurezza nei cantieri e dalla necessità di preservare l’indipendenza delle funzioni.
Questo significa che il chiarimento ministeriale deve essere letto nei suoi effettivi limiti. Non è corretto trasformarlo in un divieto generalizzato valido per qualsiasi impresa e per qualsiasi situazione organizzativa. Occorre verificare se l’azienda partecipi direttamente alla fase esecutiva con propri dipendenti e se ricorrano le condizioni concrete considerate dalla risposta all’interpello.
Per le imprese edili, i professionisti della sicurezza e i lavoratori interessati, la conseguenza pratica è chiara: prima di affidare entrambi gli incarichi alla stessa persona, è necessario valutare attentamente l’organizzazione del cantiere e le funzioni effettivamente esercitate. La sicurezza non può ridursi a una semplice assegnazione di nomi e incarichi sulla carta: le responsabilità devono essere distribuite in modo coerente con le finalità preventive della normativa.
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