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Immunità parlamentare, la protezione si allarga anche fuori dal Parlamento: ma non tutto è consentito

Un deputato o un senatore può essere tutelato anche per le dichiarazioni rilasciate in televisione, sui giornali o sui social network. Ma fino a che punto può arrivare questa protezione? La giurisprudenza costituzionale sta ampliando il modo in cui viene interpretata l’insindacabilità parlamentare, ammettendo che determinate dichiarazioni esterne all’attività delle Camere possano essere coperte dall’articolo 68 della Costituzione anche senza un collegamento diretto con uno specifico atto parlamentare. Esiste, però, un limite fondamentale: la prerogativa deve servire a proteggere la funzione parlamentare, non a garantire un privilegio personale a chi ricopre una carica politica.

Immunità parlamentare: cosa prevede l’articolo 68 della Costituzione

L’articolo 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una garanzia pensata per assicurare ai parlamentari la libertà necessaria per svolgere il mandato senza il timore che ogni intervento politico possa trasformarsi in una causa giudiziaria.

La protezione, tuttavia, non riguarda automaticamente qualsiasi dichiarazione pronunciata da un deputato o da un senatore. Il punto decisivo è il collegamento tra le parole utilizzate e l’esercizio della funzione parlamentare. Se questo legame manca, il parlamentare non può invocare la propria carica per sottrarsi alle regole che valgono per tutti gli altri cittadini.

La difficoltà nasce soprattutto quando le dichiarazioni vengono rese fuori dalle sedi istituzionali: durante un’intervista, in una trasmissione televisiva, in un comizio oppure attraverso un post pubblicato sui social. In queste situazioni occorre stabilire se il parlamentare stia effettivamente svolgendo un’attività riconducibile al proprio mandato oppure stia esprimendo considerazioni personali prive di un legame funzionale con esso.

La Corte costituzionale amplia la tutela anche alle dichiarazioni fuori dalle Camere

Negli ultimi anni la Corte costituzionale ha precisato i criteri per individuare le dichiarazioni esterne che possono beneficiare dell’insindacabilità. In particolare, con la sentenza n. 104 del 2024 e con le successive pronunce, la Corte ha chiarito che il collegamento con un atto parlamentare tipico costituisce un elemento particolarmente significativo, ma non è necessariamente l’unica strada per riconoscere la protezione.

In determinate circostanze, infatti, anche in assenza di uno specifico atto parlamentare corrispondente alle dichiarazioni contestate può sussistere un nesso evidente e qualificato con l’esercizio della funzione. È il caso, per esempio, di interventi che contribuiscono a informare gli elettori sulle scelte politiche compiute, a illustrare l’attività parlamentare oppure a sviluppare una critica e una denuncia politica effettivamente riconducibili al mandato.

Questa interpretazione allarga il perimetro potenziale dell’immunità rispetto a una lettura più rigida, nella quale il collegamento con un atto parlamentare assumeva un peso determinante. La ragione è che l’attività politica non si esaurisce nell’aula: il rapporto tra rappresentanti ed elettori si sviluppa anche attraverso il dibattito pubblico e la comunicazione esterna.

Ma attenzione: allargare la tutela non significa trasformare l’immunità parlamentare in uno scudo personale illimitato. Il collegamento con la funzione deve essere concreto e qualificato, non semplicemente affermato perché l’autore delle dichiarazioni è un esponente politico.

Il caso Sgarbi: un post su Facebook non è automaticamente insindacabile

A dimostrare che esistono limiti precisi è la sentenza n. 165 del 2026 della Corte costituzionale, relativa a dichiarazioni pubblicate su Facebook il 6 maggio 2019 da Vittorio Sgarbi, all’epoca deputato, nei confronti di Alex Marini.

La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle dichiarazioni fossero insindacabili perché riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari. La Corte d’appello di Ancona, nell’ambito di una controversia civile, aveva però sollevato un conflitto di attribuzione, contestando l’assenza del necessario collegamento funzionale.

La Corte costituzionale ha dato ragione all’autorità giudiziaria: nel caso specifico, le dichiarazioni non potevano essere considerate coperte dall’immunità parlamentare. La Corte ha ritenuto che, per le modalità e il contenuto contestati, esse non fossero riconducibili alla funzione parlamentare e non contribuissero alla qualità del dibattito pubblico nei termini richiesti dalla giurisprudenza costituzionale.

La conseguenza è stata l’annullamento della deliberazione della Camera dell’8 maggio 2024. La decisione non equivale, però, a una condanna definitiva per diffamazione: la Corte costituzionale ha stabilito che non spettava alla Camera riconoscere l’insindacabilità, mentre la valutazione concreta sulla liceità delle dichiarazioni e sull’eventuale lesione della reputazione resta affidata al giudice competente.

Insulti, minacce e fatti falsi: dove finisce la protezione costituzionale

La giurisprudenza costituzionale distingue le opinioni riconducibili alla funzione parlamentare dalle espressioni che non possono essere giustificate come esercizio di tale funzione. Insulti, minacce e attribuzioni consapevoli di fatti oggettivamente falsi e lesivi della reputazione non diventano insindacabili soltanto perché provengono da un parlamentare.

Il principio è importante perché impedisce di confondere la libertà della critica politica con una licenza di colpire indiscriminatamente la dignità altrui. La critica può essere dura, polemica e persino sferzante; ciò che conta, ai fini dell’immunità, è che resti effettivamente collegata alla funzione parlamentare e non degeneri in espressioni che perdono ogni rapporto con essa.

Occorre inoltre distinguere due questioni diverse. La prima è stabilire se una dichiarazione sia coperta dall’insindacabilità prevista dall’articolo 68 della Costituzione. La seconda è valutare se quella dichiarazione, una volta esclusa la protezione parlamentare, sia effettivamente illecita secondo le regole ordinarie. La risposta alla prima domanda non determina automaticamente la risposta alla seconda.

Un equilibrio delicato tra libertà politica e diritto alla reputazione

L’estensione dell’insindacabilità alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento nasce dall’esigenza di proteggere il libero esercizio del mandato e il confronto democratico. Se un parlamentare non potesse spiegare pubblicamente le proprie iniziative o denunciare questioni politiche senza il rischio di essere trascinato in giudizio per ogni affermazione, la sua funzione rappresentativa potrebbe risultarne compromessa.

Dall’altra parte, un’interpretazione eccessivamente ampia rischierebbe di ridurre la possibilità per i cittadini di rivolgersi al giudice quando ritengono che la propria reputazione sia stata lesa. La Costituzione tutela entrambe le esigenze: la libertà e l’autonomia del Parlamento, ma anche l’uguaglianza dei cittadini e il diritto alla tutela giurisdizionale.

La linea di confine deve quindi essere tracciata caso per caso, verificando il contenuto delle dichiarazioni, il loro contesto, la loro finalità e il collegamento effettivo con il mandato parlamentare. Il semplice fatto che una frase sia stata pronunciata da un politico, durante un’intervista o su una piattaforma social, non è sufficiente a renderla insindacabile.

La questione resta particolarmente attuale in un’epoca in cui il dibattito politico si svolge sempre più spesso attraverso dichiarazioni pubbliche immediate, post e video destinati a raggiungere milioni di persone. La libertà di espressione dei rappresentanti eletti è essenziale, ma non può essere confusa con l’esistenza di una zona franca nella quale qualsiasi comportamento verbale sia sottratto al controllo della giustizia.

Per una consulenza gratuita sull’argomento trattato nell’articolo chiamate il 3518085557 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 16.30

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