La recente sentenza n. 10236 del 2026 della Corte di Cassazione offre l’occasione per tornare su un tema che, pur essendo da tempo oggetto di attenzione giurisprudenziale, continua a presentare rilevanti implicazioni pratiche e sistematiche: la rilevanza penale della commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti, con specifico riguardo all’abbigliamento sportivo.
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguarda una fattispecie assai diffusa nella prassi: la vendita di capi – maglie, felpe, sciarpe – riproducenti i segni distintivi di squadre di calcio, privi tuttavia di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. In tale contesto, la difesa aveva invocato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., prospettando la particolare tenuità del fatto in ragione della modestia della condotta.
La Corte, tuttavia, respinge tale impostazione, affermando un principio destinato ad avere un impatto significativo: la vendita di prodotti contraffatti recanti marchi sportivi non può essere considerata, di regola, un fatto di lieve entità tale da giustificare l’esclusione della punibilità.
Il valore economico e simbolico del marchio sportivo
Per comprendere appieno la portata della decisione, occorre soffermarsi sulla ricostruzione che la Cassazione offre della funzione del marchio nel settore sportivo.
Il marchio, lungi dall’essere un mero elemento ornamentale del prodotto, costituisce il fulcro dell’intero sistema di commercializzazione del merchandising sportivo. Esso rappresenta, al tempo stesso, un segno distintivo e un concentrato di valori immateriali: identità della squadra, appartenenza dei tifosi, prestigio acquisito nel tempo.
La Corte sottolinea come l’abbigliamento ufficiale utilizzato nelle competizioni sportive acquisti valore proprio in quanto associato alla squadra e alle sue prestazioni. Tale valore si riflette direttamente sul mercato, alimentando una domanda che non riguarda semplicemente un bene materiale, ma un simbolo.
È in questa prospettiva che la contraffazione assume un disvalore particolarmente intenso: non si tratta soltanto di imitare un prodotto, ma di appropriarsi indebitamente di un capitale reputazionale costruito nel tempo e tutelato attraverso la registrazione del marchio.
La dimensione penale della condotta e la sua offensività
La pronuncia si inserisce nel quadro delle fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 473 e 474 c.p., che tutelano la fede pubblica e l’affidamento dei consumatori, nonché nell’ambito della ricettazione, qualora l’agente sia consapevole della provenienza illecita dei beni.
Ciò che emerge con particolare evidenza nella motivazione della Corte è il rifiuto di una lettura riduttiva dell’offensività della condotta. La vendita di prodotti contraffatti, anche quando quantitativamente limitata, non viene considerata un episodio isolato o marginale, ma un segmento di un fenomeno più ampio e strutturato.
In altri termini, il giudizio di offensività non può essere circoscritto alla singola operazione commerciale, ma deve tener conto del contesto in cui essa si inserisce. Ogni atto di vendita contribuisce, infatti, ad alimentare un circuito economico illecito che danneggia i titolari dei marchi, altera la concorrenza e mina la fiducia dei consumatori.
L’inapplicabilità della particolare tenuità del fatto: una scelta di politica criminale
È proprio alla luce di tali considerazioni che la Cassazione esclude l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto, istituto introdotto con finalità deflattive e ispirato a esigenze di proporzionalità, presuppone una valutazione complessiva dell’offesa, che tenga conto non solo della condotta in sé, ma anche del grado di lesione degli interessi protetti.
Nel caso della contraffazione di marchi sportivi, la Corte ritiene che tale requisito difficilmente possa ritenersi integrato. La diffusività del fenomeno e il rilevante impatto economico che esso determina impediscono di qualificare come “tenue” una condotta che, pur nella sua apparente modestia, contribuisce a un danno sistemico.
Si tratta, in fondo, di una scelta che riflette un preciso orientamento di politica criminale: contrastare in modo deciso la contraffazione, evitando che essa venga percepita come un illecito minore o socialmente tollerabile.
Il rigetto della tesi della perdita di capacità distintiva
Un ulteriore passaggio significativo della sentenza riguarda il tentativo difensivo di ridimensionare la tutela del marchio attraverso il richiamo alla cosiddetta “volgarizzazione”.
Secondo tale impostazione, i segni distintivi delle squadre di calcio, proprio in ragione della loro ampia diffusione, avrebbero perso la loro capacità di identificare un’origine imprenditoriale specifica, trasformandosi in simboli di uso comune.
La Cassazione respinge con decisione questa tesi, osservando che la notorietà del marchio non ne attenua la tutela, ma semmai la rafforza. La forte riconoscibilità, infatti, costituisce il presupposto del suo valore economico e giustifica un livello di protezione particolarmente elevato.
Ammettere il contrario significherebbe, paradossalmente, penalizzare proprio i marchi di maggior successo, esponendoli a un indebito sfruttamento.
Le implicazioni per la pratica forense
La pronuncia in esame impone alcune riflessioni sul piano operativo, soprattutto per chi si occupa di difesa in procedimenti per contraffazione.
Viene, innanzitutto, ridimensionato uno degli strumenti difensivi più frequentemente utilizzati, ossia il ricorso alla particolare tenuità del fatto. Non sarà più sufficiente valorizzare la modestia quantitativa della condotta o l’occasionalità della vendita, dovendosi invece confrontare con un orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilievo decisivo al contesto e alla natura del bene giuridico tutelato.
Di conseguenza, l’attenzione della difesa dovrà spostarsi su altri profili, quali l’accertamento della contraffazione, la prova dell’elemento soggettivo o la qualificazione giuridica della condotta.