Concorso magistrati 400 posti: ecco l’inizitiva a tutela del diritto degli inidonei ter di partecipare

L’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento giudiziario contenuta nei decreti legislativi nn. 44 e 45 del 2024 ha esercitato una immediata incidenza sulla disciplina del concorso in magistratura, innalzando da tre a quattro i tentativi possibili di consegna (benché siano forti le perplessità sul mantenimento di un siffatto limite atteso l’accesso alle cariche pubbliche non può essere subordinato ad un numero prestabilito di tentativi).

Il problema presentato da questa disciplina, entrata in vigore ieri, si materializzato subito poiché pochi giorni prima è stato bandito un concorso in magistratura da 400 posti nel cui testo reca ancora la vecchia dicitura del limite delle tre consegne, mentre il termine per la consegna delle domande scade il 12 maggio.

La domanda che tutti gli interessati si sono posti è stata: poiché ho tempo fino al 12 maggio per consegnare la domanda e dal momento che secondo la disciplina entrata in vigore ieri, ho a disposizione ancora un tentativo di partecipazione, come faccio a superare l’ostacolo della dicitura del modulo che ancora richiede come condizione di non essere stati ritenuti inidonei per tre volte?

Qualcuno ha osservato che siccome di lì ad una settimana sarebbe entrata in vigore una nuova disciplina di accesso al concorso in magistratura, tanto valeva aspettare questi sette giorni prima di far uscire il bando in modo tale da allinearsi subito alla nuova normativa.

Il decreto di indizione del concorso che contiene il bando deve infatti uniformarsi a ciò che prevede la legge (in tal caso, tra le altre, proprio quella dell’ordinamento giudiziario che da ieri consente di poter consegnare per quattro volte agli scritti).

In questo caso, la soluzione più semplice sarebbe l’emanazione di un decreto integrativo, il quale riapra i termini e tenga conto della novità normativa al fine di evitare impugnazioni del bando di concorso da parte di chi oggi, pur avendo una ulteriore chance di partecipazione, non può farlo perché il concorso è uscito pochi giorni prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. Come possono tutelarsi gli aventi diritto alla quarta consegna qualora il ministero della giustizia facesse orecchie da mercante ignorando la loro posizione?

Il testo delle norme succitate non contiene una disciplina transitoria per cui la domanda che tutti si pongono è: le nuove norme trovano applicazione anche per il passato ed in specie per il concorso da poco bandito, i cui termini di adesione non sono ancora scaduti?

La risposta a tale quesito è insito nella natura giuridica del bando di concorso e nei principi generali che accompagnano la materia, che ora esamineremo fornendo una risposta chiara e dettagliata alla detta problematica.

La VII sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4441 del 1° giugno 2022 ha affrontato la questione degli effetti delle disposizioni sopravvenute in materia di ammissione candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni sulle procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, sancendo il principio per il quale la disciplina da seguire è quella vigente al momento in cui il bando è uscito.

il principio “tempus regit actum”non si applica perché attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di autonomia funzionale e non anche ad attività, quale è quella di espletamento di un concorso, interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio: le norme vigenti al momento dell’indizione devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, mentre le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile un rinvio implicito nella lex specialis, di regola non modificano i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124).

Attenzione, però: si tratta solo di un orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha, fornendo una certa interpretazione del principio tempus regit actum, stabilito che la normativa contenuta nel bando di indizione non sarebbe soggetta allo ius superveniens. Ma il principio tempus regit actum è davvero circoscritto al caso indicato dalla sentenza di cui sopra? Esso esprime il principio per cui un atto è “retto” dalla legge vigente nel tempo in cui è emanato e secondo il consiglio di stato e in generale per la giurisprudenza amministrativa, il principio concerne solo “singoli atti” dotati di autonomia, mentre un concorso pubblico è composto da una serie di atti tra loro collegati e inseriti di un iter che così giunge alla sua conclusione con l’approvazione della graduatoria. Nessuno di questi atti sarebbe dotato di autonomia ed è per questo motivo che si ritiene che nel caso di specie il principio tempus regit actum non sarebbe applicabile.

Il diritto però è evoluzione e in un’ottica defensionale dei diritti di chi invece ritiene di poter partecipare, si potrebbe sostenere che nulla esclude che il principio in questione non possa trovare applicazione in relazione ad atti connessi, quali quelli di un iter procedimentale. Non a caso, in giurisprudenza sono state formulate anche diverse interpretazioni del principio.

E così si è stabilito che le norme di diritto pubblico trovano subito applicazione nei confronti dei procedimenti ancora in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione, essendo espressione attuale dell’esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi alle norme vigenti nel momento in cui son posti in essere stante l’immediata operatività delle norme di diritto pubblico (Tar Lombardia, sez. III, sentenza n. 1969/2021).

Una tale visione del principio dunque risulta maggiormente condivisibile mentre il punto di vista sostenuto dal consiglio di stato con la citata sentenza del 2022 si presta a delle criticità poiché si basa su un limite (il principio non si applica ad atti privi di autonomia) di cui non vi è traccia in alcuna fonte.

Ne deriva che è possibile richiedere, con invio di una diffida al ministero della giustizia, di integrare il bando di concorso per uniformarsi alla disciplina da ieri vigente. In mancanza, sarà necessario impugnare il bando al TAR del Lazio e giocare in quella sede la battaglia per il diritto di partecipare al concorso in magistratura da 400 posti.

Il nostro Studio Legale sta organizzando una iniziativa collettiva, aperta a tutti quelli che sono interessati alla partecipazione all’attuale bando, che prevede appunto l’invio di una diffida formale al ministero chiedendo che il bando sia integrato e aggiornato alle norme da ieri in vigore, poiché trattasi di un bando che non ha ancora esaurito i suoi effetti.

L’adesione a questa iniziativa è completamente gratuita. Gli interessati possono, pertanto, mettersi in contatto con il nostro Studio Legale per partecipare chiamando il 3518085557.

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