Procedure esecutive: cambia tutto! Le novità introdotte dal D.L. n. 19-2024 (attenzione ai nuovi termini)!

Il decreto legge n. 19-2024 ha apportato delle modifiche alle procedure esecutive come misura di attuazione del PNRR. Eccole:

  • art. 546 c.p.c.: l’importo del credito precettato viene aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.
  • art. 551 bis c.p.c.: in caso di pignoramento di crediti presso terzi, l’efficacia dell’atto sarà di 10 anni decorrenti dalla notifica al terzo dell’atto o della dichiarazione di interesse (la quale può essere inviata alle parti e al terzo due anni prima della scadenza dei dieci anni). Tali norme si applicheranno anche in caso in cui di sospensione, nonché alle procedure pendenti al momento della entrata in vigore di siffatte novità normative.
  • art. 553 c.p.c.: il creditore deve notificare, insieme all’ordinanza di assegnazione, anche una dichiarazione in cui vanno precisati i dati per consentire il pagamento ex art. 169 septies disp. att. c.p.c. Gli atti vanno comunicati al terzo entro 90 giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione (altrimenti smetteranno di produrre interessi). Inoltre, l’assegnazione perderà efficacia in caso di mancata notifica entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine decennale. In ogni caso, l’ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi PEC risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3 bis, co. 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Per evitare la perdita di efficacia, inoltre, il creditore dovrà procedere alla notifica dell’assegnazione in caso di procedure pendenti da otto anni al momento dell’entrata in vigore di tali novità, entro il termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.
  • art. 630 c.p.c.: l’ordinanza di estinzione per inattività delle parti è comunicata a cura del cancelliere, alle parti, se è pronunciata fuori dall’udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale.
  • art. 36 disp. att. c.p.c.: il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.